Quesiti

Per i vostri dubbi e richieste di chiarimento, in merito alla procedura di accreditamento ai servizi per il lavoro della Regione Basilicata, fate le vostre domande ai nostri consulenti, scrivendo all'indirizzo e-mail passbasilicata@regione.basilicata.it
 

 

AVVISO PUBBLICO

per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro

(Procedura Accreditamento Sistema Servizi)

 

Indice dei contenuti

Questioni generali

Figure professionali

Requisiti strutturali

Procedura di accreditamento

 

FAQ aggiornate al 06.08.2018

 

Questioni generali

D. Poiché l’organismo che rappresento è in fase di trasformazione in un altro soggetto giuridico, è comunque possibile registrarsi al sistema per visionare le procedure e la documentazione richiesta?

R. No, in quanto l’accesso è riservato ai soli soggetti costituiti nella forma giuridica prevista dall’Avviso Pubblico accreditamento.

 

D. Tra i soggetti accreditabili rientrano i consulenti del lavoro, per il tramite della Fondazione. Può accreditarsi il consulente senza avvalersi di una fondazione?

R. Non è consentito al singolo consulente del lavoro richiedere l’accreditamento se non per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro.

 

D. Per i Consulenti del Lavoro che presentano istanza di accreditamento, da chi deve essere incaricato il Responsabile Organizzativo qualora questo coincida con il libero professionista titolare dello studio di consulenza?

R. Il ruolo di Responsabile Organizzativo potrà essere assolto, per i Consulenti del Lavoro delegati dalla Fondazione, dal consulente medesimo. In questo caso deve essere allegato in fase di candidatura oltre al curriculum vitae delega redatta ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la carica del consulente richiedente accreditamento.
 

D. Possono partecipare le ATI (associazioni temporanee di imprese )?


R. Non è possibile fare richiesta di accreditamento in forma associata ovvero in forme di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

D. In riferimento all'Art.5 comma 2 dell'Avviso pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro approvato con Deliberazione n.555 del 21 Giugno 2018, si chiede se la certificazione UNI ISO 29990:2011, come da D.G.R. 927 del 10 luglio 2012, è rispondente a quanto previsto dal sopra citato articolo.

R. 
No, è necessario dotarsi di certificazione specifica per i servizi al lavoro.



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Figure professionali
 

D. In riferimento ai requisiti professionali di cui all’art. 8 della D.G.R. n. 555 del 21/06/2018, nello specifico l’anzianità di servizio nelle aree oggetto di accreditamento richiesta per la figura professionale di cui al p.to 2 – Operatore dei servizi al lavoro – è da intendersi in termini esclusivi per il soggetto richiedente l’accreditamento oppure è computabile anche quella acquisita in altre aziende?

R. L’operatore dei servizi per il lavoro per l’espletamento dei servizi di base previsti, Area A di accreditamento, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e possedere i livelli di esperienza lavorativa di seguito specificati, alternativi tra loro:
 

  • diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica) e almeno un anno di esperienza documentata presso unità organizzative od aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle aree oggetto di accreditamento;

oppure            

  • diploma di istruzione secondaria e almeno tre anni di esperienza documentata nello svolgimento di attività rientranti nelle aree oggetto di accreditamento.

Tale esperienza lavorativa può essere stata maturata presso il soggetto che intende accreditarsi o presso altre aziende operanti nelle medesime aree oggetto di accreditamento.


D. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede, che nella fattispecie è un soggetto con esperienza trentennale nella formazione e nell’orientamento, può anche coincidere con la figura di operatore di servizio? In caso affermativo, può anche assumere il ruolo di responsabile di sede come previsto al punto 5 dell’art. 9 del Disciplinare per l’Accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Basilicata?

R. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede, che può avere anche la funzione di Operatore addetto ai servizi per il lavoro, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma di laurea vecchio ordinamento ( o laurea specialistica) e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;

oppure

  • diploma di laurea triennale almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;

oppure

  • diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza lavorativa documentata come responsabile gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali;


 

D. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede, che nella fattispecie è un soggetto con esperienza trentennale nella formazione e nell’orientamento e coincide con la figura di operatore di servizio, se in possesso di esperienza documentata nell’ambito di gestione di progetti transnazionali, può essere considerato un operatore di base e contemporaneamente operatore esperto nella transnazionalità?

R. No in quanto per ottenere l’accreditamento per l’Area A e B deve essere assicurato un numero minimo di tre figure professionali; mentre per ottenere l’accreditamento per l’Area C deve essere assicurato un numero minimo di quattro figure professionali.

Nello specifico,

  • per l’Area A deve essere assicurato un numero minimo di tre figure: un Responsabile dell’Unità /Responsabile di sede che può rivestire anche il ruolo di Operatore addetto ai servizi di base, un altro Operatore ai servizi di base ed un Orientatore.
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  • per l’Area B deve essere assicurato un numero minimo di tre figure: un Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede che può anche rivestire anche il ruolo di Operatore addetto ai servizi di base, un altro Operatore ai servizi e un Orientatore specializzato per i servizi al lavoro nell’ambito della transnazionalità.
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  • per l’Area C deve essere assicurato un numero minimo di quattro figure: un Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede che può anche rivestire il ruolo di Operatore addetto ai servizi di base, un altro Operatore ai servizi  specializzato nell’ambito dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o nella progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli; due Orientatori di cui uno specializzato nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o nella progettazione di attività formative rivolte alle fasce deboli.


 

D. Inoltre il Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede, operatore ai servizi e anche esperto di orientamento, può essere considerato un orientatore esperto nella transnazionalità in affiancamento all’operatore di base (nella fattispecie, soggetto diverso dal Responsabile di sede)?

R. No, in quanto Responsabile dell’Unità Organizzativa/Responsabile di sede può assommare in sé solo la funzione di Operatore di base.

L’Orientatore è figura professionale dedicata in esclusiva  alle attività proprie in via generale: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda offerta di lavoro.

D. In merito all’art.8 Requisiti delle figure professionali, punto 2, l’operatore dei servizi, può coincidere con una collaboratrice diplomata assunta con contratto di apprendistato professionalizzante Operatore Amministrativo? In che modo deve essere documentata l’esperienza professionale? La stessa opera da diversi anni con la struttura, si è occupata di segreteria amministrativa per diverso tempo, di attivazione tirocini formativi extracuricculari e successivamente garanzia giovani, la stessa può ricoprire il ruolo di operatore di servizio?

R. Si rinvia agli articoli 7,8,e 9, dell’Avviso.

D. In merito all’art.7 – Figure professionali previste e funzioni correlate, al punto 6, si stabilisce che le figure professionali devono risultare impiegate con contratto di lavoro o lettera di incarico in modo tale da garantire la continuità del servizio, quali sono gli elementi economici e temporali minimi richiesti perché l’incarico possa ritenersi tale e rispondere ad una condizione di continuità del servizio?

R.  Il contratto di lavoro o la lettera di incarico devono garantire la continuità del servizio per tutta la durata dell’accreditamento che è triennale e il corrispettivo da corrispondere al professionista deve essere congrua rispetto a contenuto e durata dell’incarico.

D. Il curriculum vitae da allegare deve essere firmato digitalmente dal professionista o dal soggetto che chiede l'accreditamento?

R.
 Il curriculum vitae da allegare deve essere in firma autografa del professionista.
 

D. A quale tipologia contrattuale debbono far riferimento le figure del responsabile organizzativo, dell’addetto ai servizi al lavoro e dell’orientatore ?

 

R. La tipologia di un contratto, scelta per le figure professionali, non rileva ai fini dell’ammissibilità al sistema dei soggetti accreditati per i servizi per il lavoro.

Gli elementi che sono presi in considerazione riguardano:

• la rispondenza della forma contrattuale scelta alla vigente normativa su lavoro;

• la rispondenza ai requisiti e competenze professionali dettagliati nell’Avviso Pubblico.



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Requisiti strutturali

D. Cosa si deve intendere per locali distinti da quelli di altri soggetti e dalle altre attività dello stesso soggetto?

R. Per locali distinti si intende la disponibilità di spazi utilizzati in via esclusiva per l’erogazione dei servizi al lavoro, identificabili con apposita segnaletica.

 

D. Il nostro ente non possiede la perizia tecnica che attesti la specifica idoneità dei locali riservati ai servizi per il lavoro, individuati nell’ambito della stessa unità immobiliare attualmente a norma per l’accreditamento alla formazione. È necessario comunque già all’atto della richiesta di accreditamento presentare la perizia tecnica che dimostri tale idoneità?

R. All’atto dell’accreditamento occorre possedere anche la perizia tecnica asseverata di specifica idoneità se i locali dedicati non sono stati oggetto di accreditamento. La perizia potrà essere allegata in uno con la planimetria o, se del caso, esibita in originale alla Regione, su richiesta.

 

D. Cosa si intende per display informativo?

R. Il display informativo, display led o banner led, è un dispositivo in grado di trasmettere informazioni sui servizi erogati, gli orari e i nominativi del personale impegnato nei servizi al lavoro.

 

 

D. Essendo organismo accreditato presso la Regione Basilicata nelle sezioni Formazione e Orientamento, disponiamo di uno spazio di 11,59 mq per colloqui individuali, ben delimitato da muri e porta di accesso, adeguata per effettuare un colloquio per volta con la presenza dell’operatore/orientatore. È sufficiente questo spazio per l’accreditamento a valere sull’avviso in oggetto, oppure occorrono spazi aggiuntivi?

R. Lo spazio deve essere adeguato rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per effettuare un colloquio per volta con la presenza dell’operatore/orientatore. Si precisa che ognuno degli spazi richiesti dall’Avviso deve essere utilizzati in via esclusiva per attività relative ai servizi al lavoro per cui si richiede l’accreditamento. Non è possibile l’uso promiscuo di locali accreditati per formazione e orientamento professionale.

D. Quanti box devono essere allestiti complessivamente per i colloqui individuali facendo riferimento all’art.6? Cosa si intende per box separati da tramezzi? Divisori mobili per ufficio? Di che altezza minima?

R. Per assolvere all’obbligo richiamato, deve essere assicurato almeno un box delimitato da tramezzi/divisori di struttura tale da garantire condizioni di riservatezza (tenuta acustica e isolamento visivo).

D. Lo spazio dedicato all’accoglienza e all’attesa (open space), quanti mq di superficie deve occupare?

R. I locali e spazi da assicurare in via esclusiva all’erogazione dei servizi al lavoro sono:

  1. uno spazio dedicato all’accoglienza e all’attesa allestito con almeno n.4 sedute;
  2. uno spazio dedicato alla formazione allestito con un banco front-office. Le aree dedicate all’accoglienza e all’attesa e allo sportello informativo possono essere compre in un open space.
  3. Uno spazio per l’auto-consultazione con almeno due postazioni informatiche, delimitato rispetto alle tre aree;
  4. almeno n.1 box per colloqui individuali atto a garantire la riservatezza;
  5. un locale allestito con almeno tre postazioni lavoro (scrivanie e sedie) rivolte all’utenza;

ognuna front-office e dotata di PC, stampante in rete e connettività ad internet.

Ogni spazio deve avere la dimensione minima richiesta dalla specifica funzionalità cui è destinato, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

D. In merito all’art.6 tutti i 5 spazi menzionati devono essere distinti in aree diverse, oppure è possibile utilizzare lo spazio accoglienza anche come sportello informativo?

R. Si, se si dispone di uno spazio adeguato che consente di contenere le due aree.

 

D. E’ possibile utilizzare lo spazio per i colloqui anche come spazio dotato di due postazioni informatiche per le banche dati?

R. No, lo spazio per i colloqui, come è specificato all’art. 6, comma 2 dell’Avviso Pubblico deve essere un locale distinto o almeno un box separato da tramezzi, atto a garantire la riservatezza.

D. Quale documentazione è necessario allegare rispetto agli spazi enunciati? Piantina con asseveramento di abbattimento barriere architettoniche?

R. I requisiti di conformità della struttura alla disciplina urbanistica vigente, alla normativa in materia di igiene, tutela della salute, sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di conformità alla normativa in materia di barriere architettoniche accessibilità e visibilità per le persone con disabilità sono solo autocertificati se la relativa documentazione è stata già presentata in sede di accreditamento ai servizi alla formazione e/o orientamento. La distribuzione degli spazi è comprovata dalla planimetria dei locali dalla quale risulta l’esatta individuazione e strutturazione degli stessi, l’illustrazione grafica virtuale, (rendering), la distribuzione degli allestimenti e delle attrezzature.

D. Riguardo ai requisiti strutturali, di che tipo di cartellonistica occorre disporre al momento della domanda telematica e indicare nella nota descrittiva in allegato alla planimetria?

R. Ai sensi dell’art.13, lettere g) ed h) la cartellonistica richiesta comprende:

  • Una targa posizionata all’esterno di ciascuna sede operativa che riporta lo stemma della Regione Basilicata, gli estremi del provvedimento di iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il tipo di servizio erogato e gli orari di apertura al pubblico;
  • Cartelli/targhe posizionati all’interno dei locali che riportano gli estremi del provvedimento di iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, l’indicazione dei servizi erogati ed il nominativo del responsabile di sede.

Ogni cartello/targa di formato almeno A4 deve essere in materia plastica e avere sfondo bianco.

D. Poichè la sede operativa è già allestita e funzionante, possiamo allegare le foto anzichè rendering nella parte relativa ai requisiti strutturali?

R. 
No, la planimetria con rendering dev'essere allegata necessariamente.
 

D. E’ possibile chiedere l’accreditamento per il servizio del lavoro indicando una sede che è stata accreditata/autorizzata per altro tipo di attività?


R. Tutti i locali devono essere distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività non relative ai servizi per cui si richiede l’accreditamento. Gli spazi minimi richiesti dall’avviso dovranno essere riconoscibili e ben individuati con apposita segnaletica cartellonistica. Anche per i soggetti accreditati/autorizzati ad altro tipo di attività dovrà essere garantita, con riferimento agli spazi esclusivi, la non sovrapposizione dei locali rispetto a quanto indicato nella istanza presentata per il precedente accreditamento rispettandone rigorosamente i vincoli imposti.

 

D. E’ possibile garantire la privacy anche tramite l’utilizzo di pareti mobili e arredi, senza ricorrere ad un locale chiuso da porte?


R. Si, è possibile in linea di massima. La Regione, comunque, valuterà in sede di controllo in loco la congruità delle soluzioni adottate.

 

 

Procedure di accreditamento
 

D. Quali sono gli eventuali adempimenti da attuare per ottenere l'autenticazione al Portale PASS BASILICATA LAVORO?

R. Occorre rientrare in una delle categorie di soggetti giuridici che possono presentare domanda, tra cui non è prevista la SAS
 

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